I testi legislativi di riferimento sono due ed introducono, con tempistiche leggermente diverse e non perfettamente allineate, modifiche sia alle modalità di introduzione dei procedimenti esecutivi per espropriazione, sia ai contenuti della Nota di Iscrizione a Ruolo da depositare.
Nel dettaglio:
- Il D.L. 132/2014 art. 18 introduce, a partire dal 31 marzo 2015, modifiche alle modalità di iscrizione a ruolo nel processo esecutivo per espropriazione.
- Il Decreto del Ministero della Giustizia del 19 marzo 2015 introduce modifiche ai dati da inserire nella Nota di Iscrizione a Ruolo nel processo esecutivo per espropriazione. Questo provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 23 marzo 2015 e quindi entrerà in vigore, a seguito dei 15 giorni previsti di vacatio legis, a partire dal 6 aprile 2015.
Nella giornata del 31 marzo 2015 è previsto il rilascio di un aggiornamento a Cliens Gestione Studio Legale, a Cliens Redigo e a Cliens Consolle necessario per adeguare i softwares alle modifiche introdotte dal D.L. 132/2014.
Successivamente verrà rilasciato un ulteriore aggiornamento che recepirà le modifiche alla Nota di Iscrizione a Ruolo introdotte dal D.M. 19 marzo 2015.
Per comprendere meglio la portata delle modifiche normative introdotte, si riepilogano per brevi cenni il contenuto delle novità legislative.
Novità in vigore a partire dal 31 marzo 2015
L'art. 18, D.L. 132/2014, ha introdotto una nuova disciplina processuale relativamente all'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione.
Secondo la nuova norma il deposito della richiesta di iscrizione a ruolo verrà fatto dall'avvocato rappresentante del creditore con le seguenti particolarità per le diverse ritualità gestite:
- Espropriazione Mobiliare presso il debitore (art. 518, comma 6): il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti del processo verbale, titolo esecutivo e precetto, entro quindici giorni dalla consegna degli stessi da parte dell'ufficiale giudiziario al creditore, pena l'inefficacia del pignoramento.
- Espropriazione Mobiliare presso il terzo (art. 543, comma 4): il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna degli stessi da parte dell'ufficiale giudiziario al creditore, pena l'inefficacia del pignoramento.
- Espropriazione Immobiliare (art. 557): il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario al creditore. Nell'ipotesi di cui all'art. 555, ultimo comma, (ovvero attività compiute dal creditore pignorante) il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
A seguito del deposito il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.
Il deposito del creditore è pertanto un atto introduttivo, che deve essere obbligatoriamente fatto con le modalità del deposito telematico e che va a formare il fascicolo dell'esecuzione da iscrivere in cancelleria.
Novità in vigore a partire dal 6 aprile 2015
Fino a tale data la Nota di Iscrizione a Ruolo da depositare nei procedimenti esecutivi per espropriazione ha gli stessi contenuti di quella depositata fino ad oggi. A partire dal 6 aprile 2015 gli avvocati dovranno indicare nella nuova Nota di Iscrizione a Ruolo tutta una serie di dati oggi non richiesti per il cui dettaglio si rimanda, per chi fosse interessato, alla consultazione del Decreto Ministeriale.
Impatti delle modifiche normative sui softwares
- Creazione della busta telematica
Ai fini della creazione della busta telematica per il deposito, il nuovo schema ministeriale individua l'atto denominato "Iscrizione Ruolo Pignoramento" come l'atto introduttivo nelle esecuzioni immobiliari e sostituisce interamente l'attuale atto "Verbale Pignoramento" nelle esecuzioni mobiliari presso debitore/terzo.
Nella creazione della busta telematica va inserito come atto principale la "Nota di Iscrizione a Ruolo". Inoltre, nelle apposite maschere di inserimento mostrate durante il percorso di creazione della busta, vanno specificati i dati della stessa nota di iscrizione a ruolo che andranno a confluire nel file "DatiAtto.xml".
Tutti i documenti elencati di seguito vanno inseriti come allegati a corredo dell'atto di "Iscrizione Ruolo Pignoramento":- Espropriazione mobiliare presso il debitore: "processo verbale", "titolo esecutivo" e "precetto";
- Espropriazione mobiliare presso il terzo: "atto di citazione", "titolo esecutivo" e "precetto";
- Espropriazione immobiliare: "atto di pignoramento", "titolo esecutivo", "precetto". La "nota di trascrizione" è individuata come allegato, ma nell'ipotesi di cui all'articolo 555, non risulta determinante l'efficacia del pignoramento.
- Controlli fatti dal software ministeriale a seguito del deposito
Sul sistema di Cancelleria (SIECIC) verranno implementati i seguenti controlli in fase di deposito, relativamente alla presenza degli allegati:- Verifica della presenza, all'interno della busta, degli allegati specificati nel DatiAtto.xml. L'errore nel caso di assenza di un allegato, evidenziato negli "Eventi Busta" e inviato come esito dei controlli al mittente, riporterà il seguente messaggio "Riferimento allegato non valido o non trovato";
- Verifica della presenza, all'interno della busta, degli allegati obbligatori. L'errore nel caso di assenza di un allegato obbligatorio verrà evidenziato negli "Eventi Busta" e inviato come esito dei controlli al mittente e riporterà il seguente messaggio di esempio: "Allegato processo verbale* mancante". Il controllo sarà tale da distinguere sulla base del "oggetto" specificato nel DatiAtto.xml gli allegati obbligatori a seconda della ritualità, ovvero:
- "ProcessoVerbale" espropriazioni mobiliari presso debitore post L.80;
- "AttoCitazione" espropriazioni mobiliari presso terzo post L.80;
- "Pignoramento" espropriazioni immobiliari;
- "TitoloEsecutivo" per i tre oggetti di sopra indicati;
- "Precetto" per i tre oggetti sopra indicati;